Il 3 Agosto 2012 è stata pubblicata sul BURL la Legge Regionale n. 14 del 31 luglio 2012, che ha modificato ed integrato la precedente Legge Regionale n° 17 del 29 settembre 2003 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”.
Accanto agli aspetti di sostegno alle imprese per la sostituzione delle coperture in cemento amianto e ai lavoratori esposti alle fibre di amianto, la Legge riprende alcuni obblighi per i proprietari.
In particolare, l’articolo 8 bis della modificata L.R. 17/2003 prevede che la mancata effettuazione del “Censimento”, ovvero la mancata segnalazione all’ASL competente per territorio, della presenza di materiali contenenti amianto nel proprio edificio, comporti l’applicazione, da parte dell’amministrazione comunale, di una sanzione amministrativa da 100 a 1.500 euro (a seconda della quantità, della pericolosità e dello stato di conservazione dei materiali non censiti).
Tali sanzioni partiranno dal 1° febbraio 2013.
Indirettamente la legge rende obbligo a tutti i proprietari di immobili contenenti amianto, di predisporre ed attuare un adeguato programma di controllo e manutenzione di tali materiali, al fine di ridurre al minimo la dispersione di fibre di amianto nell’ambiente. Tale programma potrebbe richiedere anche l’esecuzione di periodiche valutazioni delle fibre di amianto aerodisperse tramite specifici campionamenti dell’aria.