RENTRI – Nuove procedure in caso di disservizi dei servizi di supporto
Con il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, il MASE introduce specifiche modalità operative da adottare quando i servizi RENTRI a supporto del FIR digitale subiscono un degrado temporaneo, ossia quando una o più funzionalità risultano limitate o non pienamente operative e impediscono la normale gestione del formulario.
🚨Vengono previste tre situazioni:
- Impossibilità di emettere il FIR digitale: l’operatore può utilizzare il FIR cartaceo, compilato e firmato secondo le modalità previste dal D.M. 59/2023. In questo caso non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati del FIR al RENTRI.
- Problemi durante il trasporto: il trasportatore può aggiornare la stampa del FIR digitale, apponendo data e firma autografa. Il documento assume quindi, per quella situazione, il regime del FIR cartaceo.
- Problemi al momento dell’accettazione presso il destinatario: il destinatario può integrare e firmare manualmente la stampa del FIR digitale, che viene gestita come FIR cartaceo.
⚠️ Obblighi per l’operatore
Chi ricorre alle procedure di emergenza deve:
- indicare sul FIR che è stato gestito in modalità cartacea ai sensi del Decreto n. 254/2026;
- compilare l’apposita dichiarazione prevista nell’Appendice al decreto;
- trasmettere la dichiarazione via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado;
- allegare almeno un’evidenza del malfunzionamento, ad esempio il messaggio di errore del portale/app o i codici di risposta dei servizi RENTRI.
📌 Un punto importante
Le misure introdotte dal Decreto n. 254/2026 rappresentano una deroga temporanea al principio del formato unico del FIR e possono essere utilizzate esclusivamente per il singolo formulario e per la durata del degrado.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del MASE.
- Analisi infortunistica aziendale, con l’obiettivo di misurare l’incidenza infortunistica prima e dopo l’intervento formativo, inclusi i “mancati infortuni”
- Questionari di autovalutazione, finalizzati a verificare l’acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori, sulla base di indicatori quali la percezione del pericolo da parte dei lavoratori, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali e la percezione dell’esperienza da parte del lavoratore.
- Check list di valutazione, attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro. Si deve pertanto definire una checklist che risponda ad una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri.
Il raggiungimento dei risultati attesi e la rilevazione dell’efficacia formativa andranno a costituire argomento all’ordine del giorno in sede di riunione periodica.


